Settore: Immigrazione
Keywords: Permesso di soggiorno – Rapporto di lavoro – Insussistente – Poteri della P.A.
Laddove si accerti che lo straniero, al fine di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ha prodotto in sede procedimentale documentazione falsa attestante un rapporto di lavoro in realtà insussistente, l’amministrazione legittimamente può rifiutare il rilascio del titolo per tale ragione, senza che sia necessario che la falsità degli atti risulti dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l'Autorità amministrativa procedere ad una valutazione autonoma che, se condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro, non è soggetta al sindacato del Giudice Amministrativo. Invero, il carattere fittizio della documentazione relativa alla pretesa sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato è circostanza di fatto e di diritto di per sé ostativa al rilascio del permesso di soggiorno e specularmente motivo legittimamente giustificativo per disporre la revoca del beneficio in questione.
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