T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 11 dicembre 2023, n. 911 – Pres. Massari, Est. Rossetti
La pubblicazione di un provvedimento all'albo pretorio non è sufficiente, alla luce di quanto disposto dall'art. 41, comma 2, c.p.a., a determinare la presunzione assoluta della sua piena conoscenza in capo al soggetto al quale quell'atto si riferisce direttamente e che è interessato a impugnarlo, e a tale soggetto, pertanto, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, il provvedimento deve essere o notificato o, comunque, personalmente comunicato. Peraltro, con riguardo agli atti comunali, per i quali è prescritta la pubblicità con affissione all'Albo pretorio, il termine decadenziale, ex art. 124, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per la loro impugnativa, per quanto concerne i terzi, decorre dal quindicesimo giorno da detta pubblicazione, mentre, per coloro che sono direttamente contemplati nell'atto, esso decorre dalla data di notifica o comunicazione o dalla data dell'effettiva piena conoscenza degli stessi.
Comments