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Principi generali applicabili nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 03 gennaio 2024, n. 2 – Pres. Massari, Est. Pedron

Il soggetto che presenta domanda di concessione della cittadinanza italiana deve dimostrare in ogni fase del procedimento la persistenza dell’interesse a conseguire il bene della vita oggetto della richiesta. La dimostrazione non viene data con generiche dichiarazioni, ma con la corretta esecuzione degli adempimenti indicati dalle autorità italiane. La leale collaborazione del richiedente è necessaria anche a tutela dell’interesse pubblico. In effetti, essendo le risorse dell’amministrazione limitate, il protrarsi della trattazione delle singole pratiche a causa dell’inerzia degli interessati potrebbe creare disservizi, tra cui la dilatazione dei tempi di esame delle domande di altri soggetti. Nell’ipotesi di inottemperanza agli adempimenti richiesti, pertanto, la dichiarazione di improcedibilità è un esito pienamente legittimo. Quando, poi, una procedura amministrativa sia informatizzata, e concentrata in un portale dedicato, le convocazioni e le richieste istruttorie possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica del richiedente, indicato nell’apposito spazio sul modulo della domanda. La posta elettronica è una modalità di comunicazione ormai generalizzata, e come tale può essere integrata all’interno di qualsiasi procedura amministrativa. Ne consegue che l’attenzione alle comunicazioni dell’amministrazione effettuate tramite posta elettronica è esigibile nei confronti di chiunque, anche in assenza di una PEC. Il bilanciamento rispetto a situazioni di difficoltà personale è costituito dalla possibilità per gli interessati di chiedere l’interposizione di enti idonei a fornire assistenza, come i patronati o i sindacati. Tuttavia, poiché la posta elettronica ordinaria non può costituire presunzione assoluta di conoscenza del messaggio, l’amministrazione, di fronte al silenzio dell’interessato, è tenuta a notificare almeno il preavviso di diniego in formato cartaceo.

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