Settore: Edilizia
Keywords: Abuso edilizio – Fiscalizzazione – Sanzione pecuniaria – Presupposti
T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 21 settembre 2022, n. 863 – Pres. Massari, Est. Pedron
L’art. 34, comma 2, del DPR 380/2001 consente la fiscalizzazione dell’abuso mediante il pagamento di una sanzione pecuniaria quando vi sia difformità parziale rispetto al titolo edilizio, e sussista il rischio che la demolizione della parte difforme possa arrecare pregiudizio alla parte conforme: (i) il primo presupposto dell’art. 34 comma 2 del DPR 380/2001 è che siano stati superati sia i margini di tolleranza costruttiva ex art. 34-bis del DPR 380/2001 sia i limiti delle variazioni essenziali ex art. 32 del DPR 380/2001 (ossia ex art. 54 della LR 11 marzo 2005 n. 12). Nel caso delle variazioni non essenziali, infatti, la conformità urbanistica è normalmente implicita, ed è quindi applicabile la regolarizzazione ex art. 36 comma 2 del DPR 380/2001 (per le nuove edificazioni o la ristrutturazione pesante), oppure la regolarizzazione ex art. 37 comma 4 del DPR 380/2001 (per gli interventi edilizi autorizzabili mediante SCIA); (ii) il secondo presupposto dell’art. 34 cit. è che l’intervento di costruzione sia stato unitario, e abbia determinato la confusione delle varie parti di quanto edificato, conformi e difformi, in un'unica costruzione. È dunque necessario che vi sia stata contestualità tra i lavori conformi e quelli difformi, o quantomeno che l’aggiunta di parti difformi sia rimasta all’interno del medesimo disegno edificatorio, analogamente a quanto avviene con le varianti in corso d’opera. Se manca invece qualsiasi collegamento con i tempi di ultimazione dell’originaria parte conforme, l’aggiunta è semplicemente una nuova costruzione abusiva, anche se si inserisce in modo coerente nell’edificio divenendo una porzione non autonoma dello stesso sotto il profilo funzionale; (iii) il terzo presupposto dell’art. 34 comma 2 del DPR 380/2001 è che vi sia il rischio di pregiudizi per la parte eseguita in conformità. Possono essere prese in considerazione evidentemente solo le ipotesi di cedimento riferite alla statica dell’intero edificio, ossia quelle implicanti il rischio di rovina del fabbricato nel suo complesso, non essendo rilevanti sotto il profilo urbanistico le semplici limitazioni funzionali che l’edificio potrebbe subire a causa della perdita della volumetria abusiva. Parimenti, non rilevano i danni riparabili, e dunque temporanei, che l’intervento di demolizione potrebbe arrecare alla parte eseguita in conformità. L’onere della prova del livello di rischio è a carico dei proprietari.
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