Settore: Urbanistica e Paesaggio
Keywords: Piani attuativi – Vincolo paesistico – Parere della Soprintendenza – Effetti procedimentali
Ai sensi dell’art. 16, comma 3, l. n. 1150/1942, sui piani particolareggiati (o piani attuativi, al di là del nomen iuris) riguardanti zone sottoposte a vincolo paesistico deve essere acquisito il parere della Soprintendenza. Ebbene, detto potere può essere consumato solo dalla Soprintendenza, rendendo oppure omettendo di rendere il parere richiesto. Se il parere non viene richiesto, non si determina automaticamente l’illegittimità del piano attuativo, ma più semplicemente la concentrazione dell’intera funzione di controllo sui provvedimenti a valle, ossia sui titoli edilizi. Se dunque la Soprintendenza non è stata coinvolta in precedenza, può svolgere, in relazione ai singoli titoli edilizi, anche le valutazioni sulle scelte pianificatorie che non sia stata messa in condizione di formulare nei confronti del piano attuativo. Per questa ragione, non è necessario annullare il piano attuativo allo scopo di recuperare il parere della Soprintendenza. Il mancato coinvolgimento della Soprintendenza rende infatti inopponibile alla stessa il piano attuativo, e impedisce il consolidamento delle aspettative dei lottizzanti.
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