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Potere “cautelare” della P.A. e sospensione degli effetti dell’atto amministrativo

Settore: Procedimento Amministrativo

Keywords: Atto amministrativo – Sospensione – Potere cautelare – Fattispecie

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 26 gennaio 2023, n. 76 – Pres. Gabbricci, Est. Limongelli

Ai sensi degli artt. 7, comma 2, e 21 quater l. 7 agosto 1990 n. 241, la p.a. dispone di un generale potere di natura cautelare e di durata temporanea, consistente nella sospensione degli effetti dell'atto amministrativo precedentemente adottato, al quale però si accompagna la necessità della previsione di un termine che salvaguardi l'esigenza di certezza della posizione giuridica della parte, così scongiurando il rischio di una illegittima sospensione sine die; il suddetto parametro temporale risulta oggi rigidamente presidiato da una disposizione di chiusura, introdotta dall'art. 6 comma 1, lett. c), l. 124 n. del 2015 ed a mente della quale la sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies ; affinché il potere cautelare dell'amministrazione possa ritenersi correttamente esercitato, come del resto previsto dall'art. 21 quater, comma 2, l. n. 241 del 1990, è indispensabile che sussistano gravi ragioni, cioè circostanze tali da rendere quanto meno inopportuno che un provvedimento emanato, non inficiato da vizi macroscopici o facilmente riconoscibili, continui a svolgere i propri effetti per evitare che questi possano definitivamente alterare e compromettere il substrato fattuale sul quale incide.

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