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Possesso della certificazione di qualità nelle gare pubbliche: coordinate interpretative

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 05 maggio 2023, n. 405 – Pres. Massari, Est. Zampicinini

Quando il possesso della certificazione di qualità non costituisce un requisito di ammissione alla procedura, ma solamente un elemento di valorizzazione dell’offerta, se il possesso non è richiesto dalla legge di gara a pena di inammissibilità in capo ad ogni ditta, le certificazioni di qualità vanno ascritte al raggruppamento nel suo complesso. Pertanto, è necessario considerare volta a volta i contenuti complessivamente desumibili dalla legge di gara. La legge di gara, infatti, può variamente connotare la rilevanza della qualità dell’offerta del concorrente, singolo o plurisoggettivo, ai fini dell’attribuzione del punteggio. In definitiva, anche per il criterio di valutazione dell’offerta riferito al possesso di certificazioni ambientali, la disciplina va desunta dall’interpretazione della legge di gara, secondo i consueti canoni ermeneutici, con l’unico limite che qualora sia previsto un criterio c.d. on/off non è consentito all’interprete il frazionamento del punteggio.

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