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Ostensione della documentazione di gara: portata e limiti

Settore: Contratti Pubblici


Keywords: Documenti di gara – Segreti tecnici e commerciali – Ostensione – Limiti


T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 13 giugno 2022, n. 598 – Pres. Limongelli, Est. Pavia

L’articolo 53 comma 6 del codice dei contratti pubblici, in un’ottica di bilanciamento tra accesso e riservatezza, subordina l’ostensione della documentazione di gara, qualora oggetto di un segreto commerciale o industriale, solo se strettamente necessaria alla difesa in giudizio degli interessi di un concorrente. Poiché la ratio della disciplina è proprio quella di escludere dall'ostensione tutti quegli atti espressione del c.d. know how aziendale, vale a dire l'insieme del “saper fare” e delle competenze ed esperienze, originali e tendenzialmente riservate, maturate ed acquisite nell'esercizio professionale dell'attività industriale e commerciale e che concorre a definire e qualificare la specifica competitività dell'impresa nel mercato aperto alla concorrenza, il segreto può essere apposto a ogni elemento dell’offerta, ivi compresa quella economica, solo qualora contenga, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, con la precisazione che non qualsiasi elemento di originalità del servizio offerto è riconducibile entro la categoria dei segreti tecnici o commerciali, perché è inevitabile che ogni operatore possieda elementi che differenziano la propria organizzazione e la propria offerta in una procedura di tipo comparativo, ma la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve essere riservata ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che trovino applicazione in una serie indeterminata di appalti, e siano in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i concorrenti non ne vengano mai a conoscenza.

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