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Ordine di demolizione e “distanza temporale” dalla realizzazione degli abusi

Settore: Edilizia

Keywords: Ordine di demolizione – Rimessione in pristino – Decorso del tempo – Impatti

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 16 luglio 2022, n. 710 – Pres. Massari, Est. Pedron

L’esercizio del potere di cui all’art. 31 comma 2 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 prescinde dalla condizione soggettiva dell’autore degli abusi edilizi, in quanto è finalizzato a garantire una tutela oggettiva all’interesse pubblico connesso alla pianificazione urbanistica. Pertanto, un ordine di demolizione rimane quindi legittimo anche qualora sia dimostrato che l’abuso è la conseguenza di un errore del progettista o dell’esecutore dei lavori, e che il proprietario era in buona fede. Neppure il decorso del tempo può ovviare alla mancanza di un titolo edilizio; non è quindi ipotizzabile che la lunga tolleranza degli uffici comunali nei confronti di un abuso facilmente desumibile dalla documentazione relativa ad altri interventi sul medesimo edificio possa equivalere a un’autorizzazione per silentium. Tuttavia, la distanza temporale dalla realizzazione dell’abuso non è irrilevante sotto altri aspetti. Ad esempio, se i luoghi sono stati alterati successivamente in modo legittimo, le interferenze con le opere abusive devono essere tenute in considerazione anche nel giudizio sulla rimessione in pristino. Parimenti, nelle valutazioni dove non è prevista la doppia conformità, come nel caso della sanatoria paesistica, non è possibile applicare a un’opera abusiva il regime più rigoroso introdotto dopo la fine dei lavori. Piuttosto, è il tempo trascorso che, specie se molto ampio, può retroagire sulla valutazione paesistica, favorendo la diluizione dell’opera abusiva nel contesto vincolato.

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