Settore: Ambiente e Procedimento amministrativo
Keywords: Rifiuti – Ordinanze di rimozione – Natura – Comunicazione avvio procedimento
T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 24 gennaio 2023, n. 70 – Pres. Gabbricci, Est. Gabbricci
Le ordinanze di rimozione dei rifiuti non hanno la natura contingibile e urgente propria delle ordinanze sindacali, il cui potere ha contenuto atipico e residuale e può pertanto essere esercitato solo quando specifiche norme di settore non conferiscano il potere di emanare atti tipici per risolvere la situazione emergenziale: e appunto la sussistenza delle disposizioni di cui all’art. 192 d.lgs. n. 152/2006 preclude all’Amministrazione il ricorso al potere extra ordinem. Ciò posto, è illegittima l'ordinanza sindacale ex 192 cit., con cui si è ordinato di provvedere alla rimozione e smaltimento dei rifiuti, nonché alla bonifica e messa in sicurezza dell'area interessata, che non sia stata preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento al soggetto interessato, risultando così violato il diritto di questi alla partecipazione procedimentale, anche al fine di poter dimostrare l'assenza del requisito soggettivo del dolo o della colpa e delle effettive responsabilità per l'abusivo deposito di rifiuti.
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