Settore: Processo Amministrativo
Keywords: Obbligo risarcitorio della P.A. – Onere della prova – Illegittimità del provvedimento – Non è sufficiente
L’illegittimità dei provvedimenti è elemento necessario, ma non sufficiente per determinare l’insorgere di un obbligo risarcitorio in capo all’Amministrazione, dovendosi altresì provare sia il danno subito, sia l’elemento soggettivo del dolo o della colpa dell’Autorità procedente. Il danno risarcibile non è in re ipsa (danno-evento), ma è il pregiudizio – eziologicamente riconducibile al provvedimento illegittimo – a una posizione giuridica tutelata dall’ordinamento, che si configuri come pregiudizio ingiusto. Deve cioè trattarsi di un danno-conseguenza di una condotta “non iure” e “contra ius”, non ovviabile dal danneggiato con una condotta diligente. Come da regola generale contenuta nell’articolo 2697 Cod. civ., applicabile anche nel giudizio avanti al G.A., spetta alla parte che si assume danneggiata dal provvedimento illegittimo dell’Amministrazione provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, ivi compreso il danno patito.
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