top of page

Nozione di “modifica sostanziale” e Autorizzazione Integrata Ambientale

Settore: Ambiente

Keywords: AIA – Modifica sostanziale – Nozione – Chiarimenti

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 11 aprile 2023, n. 326 – Pres. Gabbricci, Est. Limongelli

Ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. d) e lett. l bis), d. lgs. n. 152 del 2006, la modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto è la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. La stessa norma, con specifico riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale, aggiunge che, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII [della parte seconda] indica valori di soglia, è sostanziale “una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”. Di recente la Corte di Giustizia UE, IV Sezione, nella sentenza 2 giugno 2022, in causa C-43/21, ha chiarito cosa debba intendersi per “modifica sostanziale” di una installazione o di un impianto, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2010/75; il chiarimento si pone in linea con quanto affermato dalla normativa italiana. Ha affermato la Corte che una modifica può essere qualificata come «sostanziale» a due condizioni, la prima relativa al contenuto della modifica e la seconda alle sue potenziali conseguenze; in particolare, la prima condizione è che si tratti di una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento di un’installazione o di un impianto; la seconda condizione è che la modifica possa avere effetti negativi significativi per la salute umana o per l’ambiente. Tali condizioni sono cumulative, nel senso che una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento di un’installazione o di un impianto non è «sostanziale», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2010/75, se non può avere effetti negativi significativi per la salute umana o per l’ambiente. Al contrario, non è sufficiente che una modifica possa avere effetti negativi significativi per la salute umana o per l’ambiente per essere «sostanziale» ai sensi di tale direttiva. Se così fosse, il legislatore dell’Unione non avrebbe precisato che una modifica sostanziale consiste in una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero in un potenziamento dell’installazione o dell’impianto.

bottom of page