Keywords: Autotutela – Caratteristiche – Termini – Potere della P.A.
T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 04 maggio 2023, n. 391 – Pres. Massari, Est. Pedron
Le misure in autotutela sono vietate ai sensi dell’art. 21-nonies comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 dopo dodici mesi dall’adozione del provvedimento illegittimo. Al contrario, finché il suddetto termine non sia scaduto, sussiste il potere dell’amministrazione di pronunciarsi, e dunque anche l’obbligo di adottare un provvedimento espresso, perché il carattere discrezionale delle misure in autotutela non coincide con la facoltà di ignorare i problemi di legittimità dei provvedimenti. Il ripristino della legalità è uno dei doveri dell’amministrazione, in quanto l’azione amministrativa non può perseguire fini diversi da quelli determinati dalla legge, e il mancato annullamento del provvedimento illegittimo è per sé fonte di responsabilità (v. art. 1 comma 1 e art. 21-nonies comma 1 della legge 241/1990). La discrezionalità si esercita nella fase successiva, ossia nella valutazione dei presupposti dell’annullamento e nella ricognizione di un interesse pubblico ancora attuale, da bilanciare con l’affidamento dei privati e con le condizioni per la convalida. Il limite di dodici mesi, che segna lo spartiacque tra l’inerzia qualificabile come silenzio illegittimo e l’inerzia irrilevante, non vale nell’ipotesi descritta dall’art. 21-nonies comma 2-bis della legge 241/1990, ossia quando il provvedimento sia stato conseguito sulla base di una falsa rappresentazione dei fatti. Il legislatore non consente al privato di conservare, grazie al solo decorso del tempo, i vantaggi che siano stati ottenuti inducendo l'amministrazione in errore. Pertanto, se sia documentata l’allegazione di false informazioni, l’amministrazione deve in ogni tempo prendere in esame l’istanza di autotutela, e pronunciarsi espressamente, esercitando la propria discrezionalità sul merito delle questioni coinvolte.
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