Settore: Pubblica sicurezza
Keywords: Licenza – Armi difesa personale – Caratteristiche – Rilascio
Il rilascio della licenza a portare le armi per difesa personale non costituisce una mera autorizzazione di polizia che rimuove il limite ad una situazione giuridica soggettiva già facente parte della sfera del privato, ma assume contenuto permissivo in deroga al generale divieto di portare armi sancito dall'art. 699 c.p. e dall'art. 4 comma 1, l. n. 110 del 1975, sicchè, in tale quadro, il controllo effettuato al riguardo dall'autorità di P.S. viene ad assumere connotazioni particolarmente pregnanti e severe; ne consegue che il potere discrezionale di cui dispone l'amministrazione può essere esercitato in senso negativo all'istanza dell'interessato ogni qualvolta, nel caso di specie, emerga la non necessità - per condizioni di vita, di ambiente e personali del richiedente - del porto d'arma. In particolare, l'arma per difesa personale deve essere una necessità reale e non un'opzione personale per situazioni meramente ipotetiche e tale comprovata necessità costituisce, pertanto, un requisito che deve essere dimostrato in concreto, dovendosi analizzare l'attività dell'istante e verificare se lo svolgimento di detta attività integra il corretto esercizio del potere discrezionale, nei limiti in cui esso è sindacabile.
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