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Natura delle valutazioni delle commissioni di esame e idoneità del voto numerico

Settore: Concorsi Pubblici


Keywords: Commissioni di esame – Valutazioni – Natura – Discrezionalità tecnica


Le valutazioni espresse dalle commissioni di esame costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, e quindi sono sindacabili dal giudice amministrativo solo per violazione delle regole procedurali o per eccesso di potere nell’ipotesi di errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza, riscontrabili secondo uno scrutinio ab externo. Va evidenziato, poi, che nei giudizi valutativi sulle prove dei concorsi pubblici, è sufficiente l’attribuzione del voto numerico o, come nella specie, la declaratoria della non idoneità qualora l’elaborato non raggiunga nemmeno la soglia della sufficienza, senza necessità di ulteriori indicazioni e chiarimenti a mezzo di proposizioni esplicative, di glosse, annotazione e segni grafici.

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