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Natura delle ordinanze contingibili e urgenti e imputabilità soggettiva delle situazioni di pericolo

Settore: Enti locali


Keywords: Ordinanze contingibili e urgenti – Adozione – Imputabilità delle situazioni di pericolo – Rilevanza


Ai fini dell'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente, non rileva l'eventuale imputabilità soggettiva delle cause che abbiano ingenerato la situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere, in quanto l'atto è diretto ad assicurare l'immediata tutela del bene pubblico dell'incolumità delle persone. Dunque, l'adozione della misura prescinde dall'accertamento delle responsabilità della provocazione del pericolo, poiché l'ordinanza sindacale non ha natura sanzionatoria. In definitiva, ciò che rileva è esclusivamente la dimostrazione dell'attualità del pericolo e della idoneità del provvedimento a porvi rimedio, di tal che quest'ultimo prescinde dall'individuazione della responsabilità aquiliana in capo a chi abbia causato la situazione di pericolo e viene correttamente indirizzato a tutti i soggetti i quali, avendo la disponibilità, a vario titolo, delle aree interessate dal descritto fenomeno, si trovavano in rapporto tale con la fonte di pericolo da consentire loro di prevenire i conseguenti rischi ed eliminare la riscontrata situazione di dissesto statico, ancorchè quest'ultima non potesse essere eventualmente imputata a ciascuno di essi.

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