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Natura del provvedimento di divieto di detenere armi e cessazione dei suoi effetti

Settore: Pubblica sicurezza

Keywords: Armi – Detenzione – Provvedimento di divieto – Natura ed effetti

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 11 gennaio 2023, n. 28 – Pres. Gabbricci, Est. Tagliasacchi

Il divieto di detenere armi ex articolo 39 TULPS è un provvedimento cautelativo, e non repressivo, e quindi dovrà cessare di produrre i suoi effetti, allorquando sia venuta a mancare la situazione che lo ha giustificato. Invero, laddove sia venuta meno l’attualità del giudizio di pericolosità in precedenza espresso, l’interpretazione costituzionalmente orientata del sistema normativo deve condurre ad affermare che, a fronte della mancanza di un limite temporale di efficacia del provvedimento, deve riconoscersi in capo al destinatario un interesse giuridicamente protetto ad ottenere, dopo il decorso di un termine ragionevole e in presenza di positive sopravvenienze che abbiano mutato il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità, un aggiornamento della propria posizione e, in caso di esito positivo, la revoca dell'atto inibitorio.

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