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Modifica delle modalità di selezione degli operatori economici e ritiro delle procedure di gara

Settore: Contratti Pubblici


Keywords: Affidamenti pubblici – Poteri delle S.A. – Modifica o ritiro della procedura di gara – Fattispecie


Alle pubbliche amministrazioni che si determinino alla attivazione di procedure preordinate alla stipula di contratti, attraverso la selezione concorrenziale e comparativa della miglior controparte, va riconosciuto – prima della conclusione del relativo procedimento – ampio e generale potere (nella prospettiva del costante adeguamento al vincolo finalistico delle loro condotte) di ripensare la scelte operate in ordine alle modalità di selezione delle controparti negoziali, con l’unico limite del rispetto delle regole qualificate di buona fede e dell’affidamento dei concorrenti, suscettibile di essere, se del caso, salvaguardato – fermi gli effetti rimotivi della revoca legittimamente esercitata – in sede di responsabilità precontrattuale, sub specie facti. Ebbene, le sopravvenute esigenze finanziarie possono legittimamente fondare provvedimenti di ritiro in autotutela di procedure di gara anche se giunte all'aggiudicazione definitiva, e fino a quando il contratto non sia stato stipulato, atteso che la perdita della copertura finanziaria rappresenta una circostanza che può legittimamente indurre l'Amministrazione a rivalutare i motivi di interesse pubblico sottesi all'affidamento, e pertanto, a maggior ragione, anche nei casi in cui, come quello per cui è causa, il contratto non è stato ancora concluso, né peraltro si è giunti all'aggiudicazione definitiva.

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