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Localizzazione degli impianti di telecomunicazione e rapporti con i regolamenti comunali

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 23 giugno 2023, n. 538 – Pres. Pedron, Est. Pedron

Gli impianti di telecomunicazione, in quanto assimilati alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell’art. 86 comma 3 del Dlgs. 259/2003 [Testo ante riforma 2021], ovvero dell’art. 43 comma 4 del Dlgs. 259/2003 [Testo post riforma 2021], sono compatibili con qualsiasi zonizzazione. Per effetto di tale assimilazione, le infrastrutture delle reti pubbliche di comunicazione, e parimenti quelle delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica, costituiscono espressione di un interesse pubblico nazionale, prevalente rispetto all’interesse locale di natura urbanistica. I Comuni possono disciplinare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, minimizzando l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a luoghi sensibili individuati in modo specifico, ma non possono imporre limitazioni alla localizzazione delle stazioni radio base in aree generalizzate del territorio. Appare quindi legittima la disciplina comunale diretta a favorire la concentrazione degli impianti di telecomunicazione all’interno di alcune aree, ma si devono considerare inammissibili, e vanno conseguentemente disapplicate, le restrizioni riferite a intere zone del territorio. Una forma di zonizzazione assimilabile a un divieto generalizzato, e dunque inammissibile, è costituita dall’individuazione tassativa dei siti di installazione degli impianti, a maggior ragione se accompagnata dalla fissazione di finestre temporali per la presentazione delle domande di autorizzazione. Di conseguenza, una pianificazione contenente una mappa delle localizzazioni degli impianti rimane nei limiti dei poteri comunali solo se non irrigidisce il processo di infrastrutturazione gestito dai singoli operatori. Quando dispongono, o sono interpretati, nel senso di creare un meccanismo di preclusioni e improcedibilità, i regolamenti comunali devono essere disapplicati.

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