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Legittimazione a proporre opposizione di terzo

Keywords: Opposizione di terzo – Legittimazione – Controinteressati – Casistica

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 12 settembre 2022, n. 858 – Pres. Gabbricci, Est. Limongelli

La legittimazione a proporre opposizione di terzo nei confronti di sentenza del giudice amministrativo, resa inter alios, va riconosciuta ai controinteressati pretermessi, nonché a quelli occulti perché non facilmente identificabili, o sopravvenuti, non intervenuti nel processo, allorquando tale assenza non sia dipesa da una loro decisione, ma sia conseguenza di un'omissione dovuta alla controparte, alla mancata attivazione dei poteri di integrazione del contraddittorio del giudice o a vizi del procedimento amministrativo a monte, per mancanza di una corretta individuazione o di una espressa evocazione nella formalità degli atti; tali soggetti, pur non avendo partecipato al relativo giudizio, sono nondimeno titolari di un interesse qualificato al mantenimento dell'atto impugnato, interesse che, di conseguenza, risulta travolto direttamente dall'annullamento dell'atto stesso. La legittimazione presuppone la lesione di una situazione giuridica soggettiva autonoma ed incompatibile con quella accertata in sentenza, non rilevando che l'espressa menzione di questo requisito sia venuta meno a seguito della modifica dell'art. 108, comma 1, apportata dall'art. 1, d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195. Deve, invece, escludersi la legittimazione ad agire in opposizione di terzo di coloro che, rimasti estranei al giudizio, siano titolari di un interesse di mero fatto, non giuridicamente rilevante, alla rimozione del provvedimento impugnato, interesse che avrebbe tutt'al più legittimato un intervento ad adiuvandum in primo grado, ai sensi dell'art. 28, comma 2, c.p.a.

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