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Iscrizione nella cd. “white list” e interdittiva antimafia

Keywords: White list – Interdittiva antimafia – Caratteristiche – Elementi probatori

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 12 dicembre 2022, n. 1306 – Pres. Gabbricci, Est. Tagliasacchi

L’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. white list) è disciplinata dagli stessi principi che regolano l’interdittiva antimafia, in quanto si tratta di misure volte alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica Amministrazione. L’informativa interdittiva antimafia, a sua volta, costituisce una misura preventiva volta a neutralizzare - attraverso uno strumento di tutela anticipata - gli effetti distorsivi che produce nell’economia nazionale la criminalità organizzata, impedendole di avere - attraverso società controllate anche di fatto - rapporti con la pubblica Amministrazione. Peraltro, non trattandosi di provvedimento, nemmeno latamente, sanzionatorio, non occorre raggiungere una certezza probatoria “al di là di ogni ragionevole dubbio”, ma è sufficiente che il rischio che l’impresa sia infiltrata da consorterie criminali di tipo mafioso emerga con un ragionamento induttivo condotto secondo il paradigma del “più probabile che non”. In questa ottica, gli elementi di prova che vengono valorizzati nel provvedimento prefettizio devono essere valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria, secondo il canone inferenziale - che è alla base della teoria della prova indiziaria - quae singula non prosunt, collecta iuvant, al fine di valutare l’esistenza o meno di un pericolo di una permeabilità della struttura imprenditoriale a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

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