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Interesse difensivo, accesso agli atti e nesso di strumentalità

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 14 marzo 2024, n. 208 – Pres. Massari, Est. Rossetti

Le ipotesi in cui viene generalmente escluso il diritto di accesso recedono di fronte diritto di difesa, quale vero e proprio controlimite. Di talché, le prerogative difensive, riconosciute in sede giurisdizionale o procedimentale dai principi costituzionali (artt. 24,97,111 e 113 Cost.) nonché dalle disposizioni della CEDU (art. 6) e dalla CDFUE (art. 47) devono indefettibilmente essere garantite. Pertanto, allorquando la conoscenza di atti sia necessaria all'esercizio di dette prerogative (che altrimenti non potrebbero esplicarsi, in tutto o in parte), l'interesse alla riservatezza ovvero le ragioni di segretezza, o ancora gli altri, diversi, interessi sottesi ai casi di limitazione o esclusione del diritto di accesso, recedono, determinando la riespansione della regola generale costituita dall'ostensibilità degli atti. L’interesse difensivo va, tuttavia, concretamente prospettato, al fine di consentire all’autorità procedente di verificare il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione controversa. Ciò anche se la prospettata lesione degli interessi, che genera l’esigenza difensiva, non sia direttamente ricollegabile al documento di cui si richiede l’accesso ma abbia origine aliunde.

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