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Inderogabilità delle distanze ex d.m. 1444 del 1968


Keywords: Distanze tra edifici antistanti – Igiene e sicurezza – Esigenze collettive – Inderogabilità


La disposizione contenuta nell'art. 9 del d. min. n. 1444 del 1968 sulla distanza di dieci metri che deve sussistere tra edifici antistanti ha carattere inderogabile, poiché si tratta di norma imperativa, la quale predetermina in via generale ed astratta le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza; tali distanze sono coerenti con il perseguimento dell'interesse pubblico e non già con la tutela del diritto dominicale dei proprietari degli immobili finitimi alla nuova costruzione, tutela che è invece assicurata dalla disciplina predisposta, anche in tema di distanze, dal codice civile.

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