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Impugnazione dell’interdittiva antimafia e valutazioni del g.a.

Settore: Processo Amministrativo e Antimafia

Keywords: Interdittiva antimafia – Impugnazione – Valutazioni del g.a. – Fattispecie

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 06 aprile 2023, n. 301 – Pres. Gabbricci, Est. Pavia

In sede di impugnazione di una interdittiva antimafia il giudice amministrativo è chiamato a valutare la gravità del quadro indiziario, posto a base della valutazione prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, e il suo sindacato sull'esercizio del potere prefettizio, con un pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo, consente non solo di sindacare l'esistenza o meno di questi fatti, che devono essere gravi, precisi e concordanti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l'autorità amministrativa trae da quei fatti secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva, e non sanzionatoria, della misura in esame; il sindacato per eccesso di potere sui vizi della motivazione del provvedimento amministrativo, anche quando questo rimandi per relationem agli atti istruttori, scongiura il rischio che la valutazione del Prefetto divenga, appunto, una "pena del sospetto" e che la portata della discrezionalità amministrativa in questa materia, necessaria per ponderare l'esistenza del pericolo infiltrativo in concreto, sconfini nel puro arbitrio. Nell’esercizio dei propri poteri l’Autorità di pubblica sicurezza è, quindi, chiama a esercitare un potere discrezionale, che comporta una valutazione lata di interessi contrapposti, ossia quello relativo alla libertà di impresa e quello relativo alla tutela dell'uso delle risorse pubbliche, e che, proprio per i delicati interessi che la materia coinvolge, va esercitato con le necessarie cautele.

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