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Impugnazione del divieto di detenzione armi e rapporti con la revoca del porto d’armi

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 19 giugno 2023, n. 533 – Pres. Gabbricci, Est. Gabbricci

Il divieto di detenzione di armi e munizioni non è meramente strumentale alla revoca del porto d’armi e non rimane “assorbito” in quest’ultimo; anzi è di per sé preclusivo al mantenimento del porto d’armi, essendo evidente che non possa essere consentito di portare le armi a chi non sia ritenuto sufficientemente affidabile neppure per detenerle all’interno della propria abitazione. Inoltre, il divieto di detenzione di armi e munizioni produce i suoi effetti pro futuro per un tempo indefinito e potenzialmente illimitato, fino ad eventuale revoca dell’atto stesso da parte della medesima Autorità emanante, nel caso in cui, alla luce di circostanze sopravvenute dedotte dall’interessato e di una rinnovata valutazione della personalità dello stesso, si ritenga venuta meno l’attualità del giudizio di inaffidabilità in precedenza espresso. Ciò comporta che il divieto in questione, operando per il futuro e inibendo la detenzione di armi e munizioni per un tempo potenzialmente indefinito, è atto concretamente e immediatamente lesivo nei confronti dell’intimato quand’anche questi – come nel caso di specie – si sia già privato spontaneamente delle armi, cedendole a terzi, in data antecedente alla notifica del provvedimento prefettizio; e ciò in quanto il provvedimento in questione non mira unicamente a spossessare l’intimato delle armi e delle munizioni detenute in quel momento, bensì ad impedirgli di acquistarne e detenerne di nuove, fino ad eventuale revoca. Pertanto, in quanto atto direttamente ed autonomamente lesivo, il decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni avrebbe dovuto essere impugnato dal ricorrente nel termine di decadenza.

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