Settore: Immigrazione
Keywords: Permesso di soggiorno – Motivi familiari – Diniego o revoca – Giurisdizione
Risulta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario l'impugnazione del diniego o della revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari, e ciò attesa l'ampiezza della formulazione normativa dell' art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per la quale contro il diniego del nullaosta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede , formulazione da cui si desume che ogni controversia inerente il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari è sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo e che, in particolare, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia instaurata in ordine all'impugnazione di un atto di diniego, o di revoca, di permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
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