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Impossibilità di “ripristino edilizio” e applicabilità della sanzione demolitoria

Settore: Edilizia


Keywords: Ripristino edilizio – Valutazione di opportunità – Sanzione demolitoria – Applicabilità


Il concetto di impossibilità di ripristino di cui all’art. 38 del d.P.R. 380/2001 non va inteso esclusivamente come impossibilità tecnica – ciò, a differenza dalla previsione del precedente art. 34, comma 2, laddove è espressamente specificato che l'impossibilità della demolizione ricorre solo qualora questa non possa avvenire «senza pregiudizio della parte eseguita in conformità», prevedendo dunque un'ipotesi di esclusiva impossibilità tecnica – ma involge anche una componente valutativa di opportunità/equità, improntata al bilanciamento dell'interesse pubblico al ripristino della legalità violata con le posizioni giuridiche soggettive del privato che incolpevolmente abbia confidato nella legittimità dell'esercizio del potere amministrativo. Deve dunque ritenersi che la scelta di escludere la sanzione demolitoria, laddove adeguatamente motivata e aderente, in termini di coerenza, alle indicazioni contenute nella pronuncia di annullamento (onde non incorrere nella violazione dei principi della separazione dei poteri e di effettività della tutela giurisdizionale dei ricorrenti vittoriosi), vada, in sede giurisdizionale, ritenuta legittima qualora appaia, laddove possibile, quella maggiormente rispettosa di tutti gli interessi coinvolti nella singola controversia e del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, di diretta derivazione eurounitaria, e che quindi, nel caso di opere realizzate sulla base di un titolo edilizio annullato, la loro demolizione deve essere considerata quale extrema ratio.

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