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Illegittimità degli ordini di smaltimento rivolti tout court al proprietario del fondo

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 06 novembre 2023, n. 818 – Pres. Gabbricci, Est. Di Paolo

Sono illegittimi gli ordini di smaltimento dei rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione della sua mera qualità e in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell’Amministrazione procedente, sulla base di un’istruttoria completa e di un’esauriente motivazione, dell’imputabilità soggettiva della condotta. In tale quadro normativo, tutto incentrato sulla tipicità dell’illecito ambientale, non vi è spazio per una responsabilità oggettiva, nel senso che per essere ritenuti responsabili della violazione dalla quale è scaturita la situazione di inquinamento, occorre quantomeno la colpa. E tale regola di imputabilità a titolo di dolo o colpa non ammette eccezioni, anche in relazione ad una eventuale responsabilità solidale del proprietario dell’area ove si è verificato l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo. In virtù dell’art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006, l’obbligo di rimozione dei rifiuti grava in via principale sull’autore dell’illecito, in solido, sul proprietario del terreno e sui titolari di diritti reali o personali di godimento dell’area, qualora a costoro sia imputabile una condotta dolosa o colposa, da accertarsi previo contraddittorio, secondo il principio di matrice eurounitaria in materia ambientale per cui “chi inquina paga”.

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