T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 19 giugno 2023, n. 531 – Pres. Massari, Est. Tagliasacchi
In tema di obbligazioni assunte con la sottoscrizione di convenzione urbanistica, la controversia è da ascrivere alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lettera a), n. 2, Cod. proc. amm. Il che vale anche nel caso in cui sia esercitata un’azione ex articolo 2932 Cod. civ., in quanto modalità di esecuzione della convenzione urbanistica, la quale, per l’appunto ha natura di accordo integrativo o sostitutivo di provvedimento. Questo comporta che quando nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo si controverta di posizioni di diritto soggettivo, l’onere della prova, come da regola generale, grava su chi agisce per ottenerne tutela. Laddove, infatti, il rapporto tra le parti non è asimmetrico come nella giurisdizione generale di legittimità, ma paritario, il principio dispositivo (o della piena prova) si riespande a scapito del sistema dispositivo con metodo acquisitivo (o del principio di prova) proprio dei giudizi aventi a oggetto interessi legittimi. In particolare, alle convenzioni urbanistiche si applicano, ex articolo 11 L. n. 241/1990, le regole dettate dal Cod. civ. in tema di obbligazioni e contratti.
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