Settore: Urbanistica e Processo Amministrativo
Keywords: Convenzione di lottizzazione – Accordo sostitutivo – Giurisdizione del g.a. – Sussistenza
T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 23 gennaio 2023, n. 63 – Pres. Gabbricci, Est. Tagliasacchi
La convenzione di lottizzazione - quale strumento di attuazione del piano regolatore generale - è un accordo sostitutivo di provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 L. 241/90 in quanto espressione dell’esercizio consensuale di un potere pianificatorio, che sfocia in un progetto ed in una serie di disposizioni urbanistiche generanti obblighi od oneri. Conseguentemente, le controversie sull’esecuzione di obblighi discendenti dalla convenzione di lottizzazione (pure da parte degli aventi causa degli originari lottizzanti) rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo di cui all’articolo 133, comma 1, lettera a), n. 2, Cod. proc. amm.: giurisdizione, che non viene meno neppure in ipotesi di successivo atto di transazione, emendativo della convenzione originaria, intercorso tra il comune e la parte privata, stante la stretta correlazione reciproca, oggettiva e soggettiva.
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