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Giudice competente sulle c.d. “operazioni catastali individuali”

Settore: Processo Amministrativo


Keywords: Misure di prevenzione personali – Foglio di via – Potere discrezionale – Onere di motivazione


In tema di prestazioni patrimoniali imposte aventi natura tributaria, ai fini del riparto della giurisdizione occorre distinguere tra l'impugnativa di atti generali (o a contenuto normativo), che fissano i criteri per la determinazione delle prestazioni pecuniarie, e l'impugnazione di concreti provvedimenti con i quali l'amministrazione determina l'ammontare della prestazione e/o ne impone l'esecuzione, atteso che nel primo caso gli atti costituiscono espressione di potestà discrezionale e incidono su posizioni di interesse legittimo tutelabili dinanzi al giudice amministrativo laddove si denuncino i vizi tipici previsti dalla l. n. 1034 del 1971, artt. 2 e ss..; resta invece fuori dal perimetro della giurisdizione amministrativa l'impugnazione dell'avviso di accertamento catastale per revisione del classamento e della rendita che è devoluta alle commissioni tributarie quale cognizione riguardo alla mera operazione catastale individuale.

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