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Formazione degli strumenti urbanistici e sindacabilità delle scelte di pianificazione territoriale

Settore: Urbanistica


Keywords (1): Strumenti urbanistici – Formazione – Proprietari interessati – Apporto meramente collaborativo


Keywords (2): Pianificazione territoriale – Poteri della P.A. – Discrezionalità – Sindacabilità


Le osservazioni formulate dai proprietari interessati costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici e non danno luogo a peculiari aspettative; pertanto, il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano regolatore generale; d’altra parte le scelte effettuate dall’Amministrazione pubblica, nell’adozione degli strumenti urbanistici, costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da manifeste illogicità. (1)

Il potere di pianificazione territoriale è ampiamente discrezionale e la decisione di attribuire una certa destinazione o un certo regime (anche peggiorativo rispetto alla disciplina pregressa) a una determinata area non necessita di una specifica motivazione, trovando giustificazione nei criteri generali di impostazione dello strumento urbanistico. L’aspirazione dei proprietari a una utilizzazione più proficua degli immobili (cd. “reformatio in melius”) è cedevole rispetto alle scelte pianificatorie effettuate dall’Amministrazione. Conseguentemente, le classificazioni urbanistiche delle aree non sono sindacabili dal giudice amministrativo, salvo che non risultino inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità. (2)

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