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Esclusione dalla gara in caso di offerta economica con costo lavoro inferiore ai salari minimi

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 05 dicembre 2023, n. 891 – Pres. Gabbricci, Est. Di Paolo

Va escluso dalla gara l’operatore la cui offerta economica preveda un costo del lavoro inferiore al trattamento salariale minimo stabilito in modo inderogabile dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, cioè l'offerta economica non può prevedere un costo del lavoro che si compendia in un trattamento salariale inferiore a quello minimo stabilito in modo inderogabile dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 6, d.lgs. n. 50/2016. In questo caso, non sono ammesse giustificazioni in relazione al trattamento salariale applicato e l'operatore va escluso dalla gara. Fermo restando il rispetto del trattamento salariale minimo inderogabile, l'offerta può indicare a titolo di «costo del personale un costo inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016. In questo caso, il mancato rispetto dei parametri indicati nelle tabelle ministeriali non implica l'automatica esclusione del concorrente il quale, al contrario, può fornire giustificativi, fondati sulla propria organizzazione aziendale, in ordine al discostamento dai parametri tabellari. Va infine detto che la determinazione tabellare del costo del lavoro è per la stazione appaltante solo un indice valutativo del giudizio di adeguatezza economica, in quanto i valori indicati dalle tabelle ministeriali sul costo del lavoro non hanno carattere cogente ed inderogabile, essendo invece consentiti motivati scostamenti dai medesimi. Le ore mediamente lavorate, considerate per la determinazione tabellare del costo medio orario si evincono detraendo dalle ore contrattuali le ore annue non lavorate, le quali sono in parte predeterminabili in misura fissa (si pensi a: ferie, riduzioni di orario contrattuale, festività e festività soppresse), in altra parte sono suscettibili di variazione caso per caso (assemblee, permessi sindacali, diritto allo studio, formazione professionale, malattia, gravidanza, e infortunio). Non potendo le tabelle ministeriali, nella loro formulazione statistica, considerare l'effetto di tutti i descritti fattori di incidenza sul costo medio del lavoro, è necessario ritenere che l'inattendibilità economica dell'offerta non possa essere automaticamente desunta dal mancato rispetto delle tabelle ministeriali, le quali non possono costituire parametri inderogabili.

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