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Dissidi familiari e giudizio di “non affidabilità” in materia di licenze di polizia

Settore: Pubblica sicurezza

Keywords: Licenze di polizia – Affidabilità – Giudizio – Casistica

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 23 giugno 2022, n. 627 – Pres. Gabbricci, Est. Tagliasacchi

In materia di giudizio di affidabilità del beneficiario delle licenze di polizia, al fine di prevenire non soli i delitti, ma anche infortuni occasionati dalla disponibilità di armi, il giudizio di “non affidabilità” è per certi versi più stringente rispetto a quello di “pericolosità sociale”, giustificando per esempio il diniego anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a “buona condotta”. In particolare, il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti non ha finalità sanzionatorie o punitive, ma svolge una funzione cautelare e si fonda su una valutazione necessariamente prognostica di elementi di fatto che possono anche non avere rilevanza penale. A tal proposito, i dissidi tra familiari, anche se nel corso degli stessi non si è fatto uso delle armi, costituiscono motivo sufficiente per vietare la detenzione delle armi.

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