top of page

Differenze tra valutazioni di natura paesistico-ambientale e urbanistico-edilizie

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 15 aprile 2024, n. 314 – Pres. Gabbricci, Est. Buzano

Circa la differenza tra il contenuto delle valutazioni di natura paesistico-ambientale e quelle di carattere urbanistico-edilizio, è possibile affermare che, pur esprimendosi i due apprezzamenti sullo stesso oggetto, l'uno ha riguardo, appunto, alla compatibilità paesaggistica dell'intervento edilizio proposto, laddove l'altro ne verifica la conformità urbanistico-edilizia. Ciò implica che all'autorità preposta a rilasciare il titolo o l'assenso paesaggistico è precluso effettuare solo una mera valutazione di compatibilità dell'intervento con ridetta disciplina urbanistico-edilizia, in quanto demandata in via propria e primaria all'Amministrazione comunale. Essa deve piuttosto verificare la compatibilità dell'opera edilizia che si intende realizzare con l'esigenza di conservazione dei valori paesistici protetti dal vincolo, peraltro in maniera concreta, esplicitando le ragioni dei propri giudizi e non trincerandosi dietro a motivazioni di tipo stereotipato.

Comments


bottom of page