Settore: Urbanistica e Telecomunicazioni
Keywords: Impianti di radiofonia – Criteri di localizzazione – Limiti alla localizzazione – Differenze
In materia di installazione di impianti di telefonia non è legittimo ritenere che l'installazione sia consentita esclusivamente nei siti puntualmente individuati nei c.d. piani delle antenne; resta onere dell'Amministrazione procedere ad opportuna istruttoria in ordine ai profili radioprotezionistici e sanitari, nonché, dei profili architettonici e paesaggistici eventualmente coinvolti dall'impianto. Alle Regioni ed ai Comuni è consentito individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.) mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all’esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi). Ne deriva che la scelta di individuare un’area ove collocare gli impianti in base al criterio della massima distanza possibile dal centro abitato non può ritenersi condivisibile, costituendo un limite alla localizzazione (non consentito) e non un criterio di localizzazione (consentito).
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