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Coordinate ermeneutiche sul cd. “giudizio di anomalia” dell’offerta

Keywords: Giudizio di anomalia – Discrezionalità – Caratteristiche – Sindacabilità

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 22 novembre 2022, n. 1179 – Pres. Gabbricci, Est. Limongelli

Il giudizio di anomalia dell'offerta è connotato da ampi margini di discrezionalità e costituisce espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, di esclusiva pertinenza dell'amministrazione, esulando dalla competenza del giudice amministrativo, il cui sindacato peraltro può essere esercitato nel caso in cui le valutazioni di merito della pubblica amministrazione siano inficiate da macroscopiche illegittimità, quali gravi e plateali errori di valutazione o errori di fatto che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta. Esso non è finalizzato a consentire aggiustamenti dell'offerta, ma al contrario è finalizzato a verificare la serietà di un'offerta già formulata consapevolmente ed immutabile, di modo che va escluso dalla gara il concorrente che, in sede di giustificativi della non anomalia dell'offerta, ne modifica il contenuto. In altre parole, l'oggetto delle giustificazioni che l'offerente riuscito vincitore della selezione può presentare alla stazione appaltante o all'apposita commissione tecnica da essa creata, non può che essere l'offerta formulata al momento della gara ai fini della selezione. Siffatta aderenza è maggiormente predicabile nel vigore del nuovo Codice degli appalti che, all'art. 97, fa parola non più di giustificazioni ma di spiegazioni dell'offerta individuata secondo i parametri normativi come anormalmente bassa. La rideterminazione dell'offerta, ove consentita, si tradurrebbe in una oggettiva alterazione della parità di condizione dei concorrenti, nonchè in una violazione del principio di certezza delle situazioni giuridiche sotteso all'immodificabilità della lex specialis, conseguendone che il bando di gara perderebbe la sua forza cogente per i soggetti partecipanti, ai quali non è dato interpretare e precisare il senso e la portata di quei parametri di gara la cui immutabilità è posta a garanzia di tutti indistintamente i partecipanti. E’ invece coerente con tali principi e con lo scopo del giudizio di anomalia la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo (rispetto alle giustificazioni eventualmente già fornite), lasciando, però, le voci di costo invariate, ovvero un aggiustamento di singole voci di costo che trovi il suo fondamento in sopravvenienze di fatto o normative, che comportino una riduzione dei costi, o in originari e comprovati errori di calcolo, o in altre ragioni plausibili.

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