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Consumo di suolo ex l. n. 31/2014 e trasformazioni edilizie

Settore: Urbanistica e Edilizia


Keywords: Consumo di suolo – Riduzione – Esigenze urbanistiche – Autonomia pianificatoria dell’ente locale


Il suolo, risorsa non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per l’equilibrio ambientale, la salvaguardia della salute, la produzione agricola finalizzata alla alimentazione umana e/o animale, la tutela degli ecosistemi naturali e la difesa dal dissesto idrogeologico” e scopo della legge n. 31/2014, dedicata al contenimento del consumo di suolo, è quello di concretizzare il traguardo previsto dalla Commissione europea di giungere entro il 2050 a una occupazione netta di terreno pari a zero. Sebbene, dunque, il “consumo di suolo” in senso tecnico si abbia solo quando vi sia la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola, in tale ottica non può escludersi la rilevanza della scelta di escludere l’edificazione di un suolo che sia già stato classificato come edificabile, ma non sia mai stato edificato. In ogni caso, tale scelta rientra comunque nell’autonomia pianificatoria che deve essere riconosciuta al Comune, anche in virtù del principio dell’autonomia dell’ente locale rispetto alla rivalutazione delle esigenze urbanistiche in precedenza espresse, in particolare quando questa sia rivolta alla protezione degli stessi interessi generali sottostanti alle finalità di fondo della legge regionale e quindi coerenti con queste.

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