Configurabilità della responsabilità oggettiva in capo al proprietario di un’area inquinata
- ammincadlo
- 18 mag 2021
- Tempo di lettura: 1 min
Settore: Ambiente
Keywords: Area inquinata – Proprietario – Responsabilità oggettiva – Sussistenza e valutazione
In materia di inquinamento ambientale, non è configurabile in via automatica, come responsabilità oggettiva o per fatto altrui, una responsabilità in capo al proprietario di un'area inquinata e da bonificare per il solo fatto di rivestire tale qualità, laddove non venga dimostrato che questi abbia provocato, o contribuito a provocare, il danno ambientale di cui trattasi dovendo essere accertato dall'autorità competente il nesso causale tra l'azione d'uno o più agenti individuabili ed il danno ambientale concreto e quantificabile, sì da poter imporre idonee misure di riparazione. Anche in merito agli oneri di controllo e vigilanza in capo ai proprietari la giurisprudenza ha individuato precisi presupposti per la ricorrenza della predetta responsabilità solidale, non essendo sufficiente una qualunque mancanza di cautela e risultando necessaria l'omissione di specifiche azioni o interventi richiesti dall'ordinaria diligenza in relazione a specifiche circostanze contingenti.
Il tema della responsabilità del proprietario di un sito contaminato non si esaurisce nella mera riparazione del danno ambientale, ma coinvolge complessi equilibri tra diritto di proprietà e tutela collettiva. Spesso, oltre agli aspetti legali, la gestione degli spazi richiede un'attenzione particolare per mantenere l'igiene e la salubrità degli ambienti, come dimostra l'importanza di selezionare accessori resistenti: scopri di più. Tornando alla normativa vigente, è essenziale operare una distinzione netta tra l’autore dell’inquinamento e il proprietario dell’area che non abbia causato direttamente la contaminazione (il cosiddetto proprietario incolpevole). Secondo il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), l’obbligo di bonifica ricade in primis sul responsabile dell’inquinamento. Tuttavia, il proprietario del sito, pur non essendo l’autore del danno, può essere chiamato a rispondere…