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Condizioni per l’affidamento in house e valutazioni economiche da parte della P.A.

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 22 maggio 2023, n. 454 – Pres. Gabbricci, Est. Limongelli

L'art. 192, comma 2, del Codice degli appalti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016) impone che l'affidamento in house di servizi disponibili sul mercato sia assoggettato a una duplice condizione, che non è richiesta per le altre forme di affidamento dei medesimi servizi (con particolare riguardo alla messa a gara con appalti pubblici e alle forme di cooperazione orizzontale fra amministrazioni): a) la prima condizione consiste nell'obbligo di motivare le condizioni che hanno comportato l'esclusione del ricorso al mercato; b) la seconda condizione consiste nell'obbligo di indicare, a quegli stessi propositi, gli specifici benefìci per la collettività connessi all'opzione per l'affidamento in house (dimostrazione che non è invece necessario fornire in caso di altre forme di affidamento, con particolare riguardo all'affidamento tramite gare di appalto). Con specifico riferimento alla prospettiva economica, si richiede all'amministrazione di valutare la convenienza dell'affidamento del servizio secondo lo schema dell'in house rispetto all'alternativa costituita dal ricorso al mercato, attraverso una comparazione tra dati da svolgersi mettendo a confronto operatori privati operanti nel medesimo territorio, al fine di dimostrare che quello fornito dalla società in house è il più economicamente conveniente ed in grado di garantire la migliore qualità ed efficienza. Ai fini di tale indagine, è onere dell'autorità amministrativa affidante di rendere comunque comparabili i dati su cui il confronto viene svolto, con necessaria allegazione di dati di dettaglio. All’esito di tale indagine, l’amministrazione deve pervenire alla conclusione, sulla base di dati oggettivi e verificabili, che i vantaggi che consentono di preferire l’in house devono essere tali da non poter essere ottenuti anche dal mercato.

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