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Condizioni per l’accertamento della compatibilità paesaggistica di opere “minori”

Settore: Paesaggio


Keywords: Compatibilità paesaggistica – Regolarizzazione postuma – Opere “minori” – Condizioni


L’istituto dell’accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all’art. 167 commi 4 e 5 del d. lgs. 42/2004 è volto a consentire la regolarizzazione postuma, previo pagamento di una sanzione pecuniaria, di manufatti edilizi costituenti opere c.d. “minori “ (e cioè che non abbiano comportato la creazione di superfici utili o di volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati), realizzate in ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico in assenza o in difformità dalla relativa autorizzazione e che siano ritenuti, con valutazione ex post dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, compatibili con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento. La pronuncia di compatibilità paesaggistica di un manufatto presuppone, pertanto, la concorrenza delle seguenti condizioni: 1) che si tratti di interventi edilizi “minori” che non abbiamo comportato incrementi di superfici o di volumi rispetto alla stato dei luoghi preesistente; 2) che i medesimi siano stati realizzati “in assenza” di autorizzazione paesaggistica o “in difformità” dalla stessa; 3) che gli interventi eseguiti siano giudicati dall’Autorità preposta alla tutela del vincolo come compatibili rispetto allo specifico contesto sottoposto a tutela. In assenza di tali condizioni, l’Amministrazione procedente è tenuta a negare l’accertamento della compatibilità paesaggistica e a disporre la riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

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