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Clausole “immediatamente escludenti” e onere di impugnazione

Settore: Contratti pubblici

Keywords: Clausole immediatamente escludenti – Impugnazione – Lesività – Fattispecie

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 02 novembre 2022, n. 1064 – Pres. Gabbricci, Est. Pavia

Nell'ambito delle gare pubbliche l'impugnazione di bandi di gara e di concorso, si afferma il principio secondo cui l'onere di immediata impugnazione del bando è circoscritto al caso di contestazione di clausole escludenti, ovvero clausole riguardanti requisiti di partecipazione mentre va escluso nei riguardi di ogni altra clausola che risulti dotata solo di astratta e potenziale lesività, ovvero la cui idoneità a produrre un'effettiva lesione può essere valutata unicamente all'esito della procedura, qualora negativo per l'interessato. Al di fuori delle ipotesi di clausole escludenti, opera, infatti, la regola secondo cui i bandi di gara, di concorso e le lettere di invito devono essere impugnati unitamente agli atti che ne costituiscono concreta applicazione, dal momento che solo a questi ultimi deve ascriversi l'attualità e la concretezza della lesione alla situazione giuridica dell'interessato. A fronte della clausola illegittima del bando di gara o di concorso, il partecipante alla procedura concorsuale non può ancora dirsi titolare di un interesse attuale all'impugnazione, poiché egli non può avere consapevolezza se l'astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà o meno in un esito negativo per la sua partecipazione e, quindi, in una effettiva lesione della propria situazione soggettiva.

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