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Cause ostative al rilascio della licenza di porto d’armi e “riabilitazione” del soggetto istante

Keywords: Porto d’armi – Licenza – Cause ostative – Riabilitazione

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 15 marzo 2023, n. 229 – Pres. Gabbricci, Est. Pavia

Ai sensi dell’articolo 43 del TULPS non possono essere concesse licenze di portare armi, tra l’altro, a chi abbia riportato una condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza; in assenza di riabilitazione l'amministrazione è, quindi, priva di qualsiasi spazio di discrezionalità nella valutazione delle istanze di rilascio di licenze di porto d'armi da parte di soggetti condannati per uno dei reati di cui all'art. 43 TULPS, operando, infatti, in tal caso, in modo automatico e vincolante, l'effetto ostativo al relativo accoglimento. Tale “automatismo” viene meno nel caso in cui il richiedente abbia ottenuto la riabilitazione, potendo in siffatta evenienza l'amministrazione valutare, nell'esercizio del potere tipicamente discrezionale che le è attribuito nella materia delle autorizzazioni di polizia e delle licenze in materia di armi, la sussistenza di elementi favorevoli all'istante tali da superare i fattori di controindicazione ricollegabili al dato oggettivo della condanna.

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