T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 21 agosto 2024, n. 713 – Pres. Pedron, Est. Pedron
Le categorie edilizie non sono sovrapponibili a quelle paesistiche. Nella valutazione paesistica, infatti, sono essenziali tutte le variazioni che impattano sul paesaggio, anche se urbanisticamente formano solo volumi accessori o tecnici, e dunque anche se non consumano gli indici edilizi. Un’indicazione in questo senso, a titolo esemplificativo, emerge proprio dall'art. 149 comma 1-b del Dlgs. 42/2004, che esonera dall’autorizzazione paesistica gli interventi relativi all'esercizio dell'attività agrosilvopastorale, ma unicamente a condizione che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi. Poiché l’alterazione può avere qualunque motivazione edilizia e qualunque destinazione d’uso, quello che rileva non è la finalità perseguita dal costruttore ma il risultato per il paesaggio.
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