Settore: Codice della Strada
Keywords: Canone non ricongnitorio – Discipline di settore – Condutture elettriche – Applicazione residuale
Il canone non ricognitorio ex art. 27 commi 7 e 8 del Codice della Strada ha una funzione di chiusura, in quanto si applica a qualsiasi utilizzazione del demanio stradale che non trovi uno specifico titolo in una disciplina di settore. Si tratta di una prestazione di natura patrimoniale che grava quale corrispettivo ex lege sui soggetti che fanno un uso singolare delle strade e delle relative pertinenze. Nel caso delle condutture elettriche, però, esiste un titolo specifico di utilizzazione del demanio stradale, costituito dall’autorizzazione ex art. 120 del RD 1775/1933 (per la rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, v. ora l’autorizzazione unica ex art. 1-sexies del DL 239/2003). Il canone associato alla servitù di elettrodotto è disciplinato dall’art. 4 della legge 1501/1961 e dagli art. 6 e 7 del DM 258/1998. In questo quadro, non vi sono margini per una regolamentazione aggiuntiva in sede comunale; l’applicazione del canone non ricognitorio alle condutture elettriche rimane quindi ammissibile solo in via residuale, qualora l’utilizzazione del demanio stradale non sia in concreto disciplinata da un titolo specifico, oppure qualora il titolo esista ma riguardi una forma di utilizzazione della strada diversa e meno invasiva di quella effettivamente attuata.
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