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Annullamento dell’aggiudicazione di gara e procedure ex art. 63 del d.lgs. n. 50/2016

Settore: Contratti Pubblici


Keywords (1): Aggiudicazione – Annullamento – Rapporto con l’aggiudicatario – Continuazione o risoluzione contrattuale


Keywords (2): Procedura negoziata – Senza bando – Circostanze eccezionali – Sussistenza e onere probatorio


In materia di contratti pubblici, all’annullamento dell’aggiudicazione, in assenza di statuizione del giudice sul contratto d’appalto – situazione evidentemente differente da quella in cui il giudice amministrativo, pur richiesto dalla parte con domanda di declaratoria di inefficacia o di subentro, ritenga di mantener fermo il contratto soppesando espressamente le ragioni di cui all’art. 122 Cod. proc. amm. – non può seguire l’inerzia della stazione appaltante. La stazione appaltante, infatti, è tenuta a valutare se, alla luce delle ragioni che hanno determinato l’annullamento dell’aggiudicazione, permangano o meno le condizioni per la continuazione del rapporto contrattuale in essere con l’operatore economico (illegittimo) aggiudicatario, ovvero se non risponda maggiormente all’interesse pubblico, risolvere il contratto e indire una nuova procedura di gara. (1)

L’articolo 63 del Codice dei Contratti Pubblici – che disciplina la c.d. “procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando” – individua una procedura derogatoria rispetto alle ordinarie procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di appalti pubblici, che costituiscono presidio dei principi comunitari di massima trasparenza e concorrenzialità, e pertanto risulta legittima solo nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste da tale disposizione, che costituisce norma di stretta applicazione. Spetta alla stazione appaltante la verifica rigorosa dell’impossibilità di ricorrere a fornitori o a soluzioni alternative sul mercato, perché neppure un presunto più alto livello qualitativo del servizio ovvero la sua rispondenza a parametri di maggior efficienza può considerarsi sufficiente a giustificare l’infungibilità. Pertanto, l'onere di dimostrare che sussistono effettivamente le circostanze eccezionali che giustificano una deroga grava su colui che intenda avvalersene. (2)

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