Settore: Paesaggio
Keywords: Paesaggio – Compatibilità paesaggistica – Accertamento postumo – Limiti
T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 13 aprile 2023, n. 333 – Pres. Massari, Est. Tagliasacchi
A mente dell’articolo 167, comma 4, lettera a), D.Lgs. n. 42/2004, l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica (cd. sanatoria) è consentito a condizione che «i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica […] non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati». Trattandosi di norma eccezionale, perché deroga alla regola generale del preventivo rilascio di autorizzazione paesaggistica, il precitato comma 4 dell’articolo 167 del cd. “Codice dei beni culturali” è di stretta interpretazione. Conseguentemente, la sanatoria è esclusa anche se ricorre alternativamente solo un aumento di volumetria o un aumento di superficie, e qualunque sia la natura del volume realizzato, tecnico o meno, interrato, seminterrato o in superficie.
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