Settore: Procedimento Amministrativo
Keywords: Procedimento penale – Accesso agli atti – Ostensibilità dei documenti – Limiti
T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 09 gennaio 2023, n. 19 – Pres. Gabbricci, Est. Pavia
In relazione agli atti istruttori di un procedimento penale, l'accesso deve essere escluso per la documentazione in possesso dell'Amministrazione coperta da segreto istruttorio, in quanto afferente a indagini preliminari o procedimenti penali in corso. Il legislatore ha inteso contemperare, secondo i principi fissati dall'art. 97 Cost., gli opposti interessi in gioco, quello del privato, di accedere agli atti dell'Amministrazione in ossequio al principio di trasparenza dell'azione amministrativa e quello pubblico, di sottrarre all'accesso determinate categorie di atti, la cui pubblicità potrebbe recare pregiudizio agli interessi, ritenuti prevalenti, individuati nelle lettere a), b), c), e d), del comma 2 dell'art. 24, l. n. 241 del 1990, con la precisazione che l'esistenza di un'indagine penale non implica, di per sé, la non ostensibilità di tutti gli atti o provvedimenti che in qualsiasi modo possono risultare connessi con i fatti oggetto di indagine. Solo gli atti per i quali è stato disposto il sequestro e quelli coperti da segreto possono risultare sottratti al diritto di accesso. Infatti, soltanto gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla Polizia Giudiziaria sono coperti dall'obbligo di segreto nei procedimenti penali ai sensi dell'art. 329 c.p.p., di talché gli atti posti in essere da una p.a. nell'ambito della sua attività istituzionale sono atti amministrativi, anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti e rimangono tali pur dopo l'inoltro di una denuncia all'autorità giudiziaria. Tali atti, dunque, restano nella disponibilità dell'Amministrazione fintanto che non intervenga uno specifico provvedimento di sequestro da parte dell'A.G., cosicché non può legittimamente impedirsi, nei loro confronti, l'accesso garantito all'interessato dall'art. 22, l. n. 241 del 1990, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 24, stessa legge. Viceversa, qualora si richieda l'ostensione di atti coperti da segreto istruttorio perché posti in essere nell'ambito di un'attività di P.G., i relativi documenti dovranno essere ritenuti sottratti al diritto di accesso ex art. 22 e ss.,l. n. 241 del 1990 e ostensibili unicamente mediante l'attivazione degli strumenti previsti dal c.p.p.
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