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Accertamento di compatibilità paesaggistica: finalità ed esiti

Settore: Paesaggio


Keywords: Compatibilità paesaggistica – Accertamento – Finalità – Sanzioni


T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 04 novembre 2021, n. 913 – Pres. Limongelli, Est. Garbari

In relazione al procedimento di cui all’articolo 167 del d.lgs. 42/2004, va evidenziato che l'istanza del proprietario avvia un procedimento avente due finalità connesse, essendo volto all'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi e, nel contempo, se il risultato dell'attività di verifica è positivo, alla comminatoria del pagamento della somma di cui al comma 5 del predetto art. 167. Nella prospettiva pubblicistica l'interesse paesaggistico è perseguito superando, innanzitutto, l'alternativa fra, da un lato, incompatibilità paesaggistica e riduzione in pristino (comma 1 dell'art. 167 d.lgs. n. 42/2004) e, dall'altro lato, compatibilità paesaggistica dell'intervento ai sensi del comma 4 dell'art. 167 e debenza della somma di denaro. Al rigetto della domanda consegue la misura ripristinatoria per eccellenza, riposante nella demolizione. L'accoglimento della domanda impone comunque all'Amministrazione di tenere in considerazione l'abuso commesso facendone sopportare il costo al privato istante attraverso il pagamento di una somma di denaro, quantificata, nei termini di cui al comma 5 dell'art. 167 d. lgs. n. 42/2004, previa perizia di stima, e avente anche una finalità general-preventiva.

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