Ordine del giorno approvato dal Consiglio Direttivo dell’Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti del 9 marzo 2017
L’Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti
premesso
che l’art. 7, comma 4, del decreto legge 31 agosto 2016 n. 168, conv. legge 25 ottobre 2016 n. 197, prevede l'obbligo di depositare in giudizio almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, senza indicare alcun termine per tale adempimento;
che, in particolare, la citata norma così testualmente dispone: “A decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 1° gennaio 2018 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalita' telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformita' al relativo deposito telematico”;
che con le ordinanze del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 3 marzo 2017, n. 880 e n. 919 sì è affermato che “il deposito della copia cartacea d’obbligo da parte del ricorrente è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi a ritroso dall’udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini dimidiati), di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a., con conseguente impossibilità che, prima dell’inizio di tale decorso sia fissata detta udienza”; e che, quanto al giudizio di merito, “il suddetto deposito sia precondizione per il corretto esercizio della potestà presidenziale di cui all’art. 71, comma 3, c.p.a.” di fissazione dell’udienza;
che con le medesime ordinanze si è altresì affermato che “per le parti diverse dal ricorrente, il termine per il deposito della copia d’obbligo va individuato – senza effetti ostativi alla trattazione e alla definizione dell’affare – in quello di cui all’ultimo periodo del cit. art. 55, comma 5, per i giudizi cautelari, e nel primo di quelli di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., per quelli di merito (fatte salve la dimidiazione o l’abbreviazione dei termini)”;
che in base ai principi del diritto comunitario l’attivazione di iniziative di informatizzazione è soggetta alle norme in materia di accesso alla giustizia e al diritto a un equo procedimento ai sensi dell’art. 8 CEDU e non può comportare una restrizione sproporzionata del diritto di accesso del ricorrente alla giustizia;
rileva
che nella disposizione di cui all’art. 7, co. 4, d.l. 168/2016 sopra citata non vi è la previsione di alcuna sanzione per l'ipotesi di mancata o tardiva produzione della copia cartacea;
che l’unica condizione di procedibilità prevista dal codice del processo amministrativo è, ai sensi degli artt. 55, co. 4, e 71, co. 1 c.p.a., la produzione di un’istanza di fissazione dell’udienza di merito, e non possono dunque essere ora aggiunte per via interpretativa ulteriori condizioni extralegali;
che, una volta che il ricorso sia stato incardinato con il deposito telematico, l'assenza della copia cartacea non può avere effetti sull'obbligo di decidere sull'istanza cautelare e sul ricorso: la violazione di un precetto neppure sanzionato dalla legge non può comportare il blocco dell’esercizio della funzione giurisdizionale;
che la sanzione non prevista dal legislatore non può essere introdotta dal Giudice e fatta consistere nel mancato esercizio dei propri compiti istituzionali;
esprime pertanto
la più viva contrarietà alla posizione ora espressa sul punto in sede giurisprudenziale.
Il Presidente
Avv. Umberto Fantigrossi
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